Regolamento per la fruizione dei servizi messi a disposizione delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale Confederale EBICONF

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Art. 1 Beneficiari.

Con il presente Regolamento è intenzione dell’Ente Bilaterale Confederale EBICONF, soprattutto in questo particolare momento di pandemia per Covid-19, concedere alle aziende strumenti necessari di supporto, aggiornamento e riqualificazione professionale per i propri lavoratori.

Per usufruire dei servizi riservati alle aziende dell’Ente Bilaterale Confederale EBICONF, è necessario che l’azienda richiedente il servizio sia iscritta all’ente da almeno un mese e che sia in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale. L’iscrizione non potrà avere una durata inferiore ai dodici mesi dalla presentazione della domanda di adesione al bando, intendendosi per tale l’obbligo da parte delle aziende iscritte di provvedere per l’intera durata ai prescritti versamenti mensili.

Art. 2 Modalità di richiesta.

Per accedere ai corsi bisogna presentare formale richiesta al socio datoriale FMPI utilizzando la modulistica predisposta dall’Ente (scaricabile dal seguente link), compilata in ogni sua parte e allegando la documentazione ove richiesto.

Non saranno ammesse richieste con modulistica diversa, non aggiornata o con documentazione incompleta.

Il socio datoriale Fmpi avvale della facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva o integrazioni qualora lo ritenesse necessario. Il richiedente ha tempo 30 giorni per integrare quanto richiesto. Trascorso questo termine la richiesta viene respinta.

Le domande dovranno pervenire via mail o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:

formazione@fmpi.eu

Art. 3 Corsi programmati.

I servizi oggetto del presente bando si concretizzano in corsi nelle seguenti tipologie:

1) Formatori della sicurezza ex d.lgs.81/08, cod. rif. B1;

2) Referente Privacy Aziendale /Privacy Specialist, cod. rif. B2;

3) Implementazione aziendale del Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.lgs. 231/2001, cod. rif. B3;

4) Comunicazione, Social Media e web marketing, cod. rif. B4;

5) Welfare aziendale e fondi sanitari, cod. rif. B5;

6) Informatica di base, cod. rif. B6;

7) Politiche del lavoro, cod. rif. B7;

8) Lingua Inglese, cod. rif. B8;

9)Sistemi di Gestione integrati qualità, ambiente e sicurezza, cod. rif. B9.

 I corsi verranno approvati dall’Ente Bilaterale in base alla disponibilità residuale del fondo Aziende (i dettagli dei corsi qui).

Art. 4. Ammissibilità delle richieste.

Non sono considerate ammissibili le seguenti richieste:

a.       le richieste inviate dalle aziende che non rispettano i requisiti relativi all’iscrizione e al versamento delle quote di cui all’ art.1 del presente regolamento;

b.       le richieste che non rispettano i requisiti relativi alle modalità di presentazione delle domande di cui all’art. 2 del presente regolamento.

 Art. 5. Valutazione delle domande.

Le domande pervenute saranno valutate dal socio datoriale FMPI che ne verifica la congruenza con il presente Regolamento. Per accertare l’ammissibilità al corso, vengono verificati in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 6. Attestato di partecipazione.

L’Ente Bilaterale Confederale Ebiconf rilascerà al termine del corso di formazione uno specifico attestato di partecipazione per corso sostenuto.

Art. 7. Comunicazioni.

I bandi e relative domande di partecipazione saranno pubblicati sul sito www.ebiconf.it .

Inoltre, le risultanze delle richieste saranno comunicate ai richiedenti tramite e-mail laddove specificatamente richiesto.

Richiesta di partecipazione ai corsi