Regolamento Fondo Sanitario

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REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DEI SUSSIDI PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI.

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le prestazioni sanitarie erogate dall’E.Bi.Conf. tramite la convenzione stipulata con la Società Generale di Mutuo Soccorso “Mutua Basis Assistance” (d’ora in poi chiamata MBA).

Il Regolamento è composto da due parti:

1. PARTE GENERALE:

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E AI SUSSIDI RELATIVI AGLI INFORTUNI:

Decorrenze e soggetti che possono usufruire della convenzione per le prestazioni sanitarie, per gli infortuni professionali ed extraprofessionali, per effetto dei versamenti effettuati dai Datori di lavoro che applicano i CCNL sopra citati.

2. PARTE SPECIALE:

I regolamenti dei sussidi erogati dalla Mutua MBA. 

PARTE GENERALE

PRESTAZIONI SANITARIE E SUSSIDI RELATIVI AGLI INFORTUNI


1. A QUALI DIPENDENTI SI APPLICA LA CONVENZIONE.

La Convenzione relativa alle prestazioni sanitarie in essere con la mutua MBA riguarda i soli Dipendenti assunti con contrattoa tempo indeterminato o di apprendistato (o a tempo determinato superiore a 12 mesi), a tempo pieno oppure part time uguale o superiore a 16 ore medie settimanali, per i quali sia corrisposto il contributo previsto dal CCNL vigente o da successive intese intervenute tra le Parti stipulanti.


2. OBBLIGO DI ISCRIZIONE AZIENDA E DIPENDENTI

I Datori di lavoro hanno l’obbligo, derivante dai CCNL di cui in premessa, di iscrivere all’E.Bi.Conf. sia l’Azienda che i dipendenti dal momento dell’applicazione dello stesso, osservando le seguenti modalità:

• Versamento tramite F24 e compilazione della procedura UNIEMENS seguendo le indicazioni della Risoluzione delle Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2016 n. 97/Eche è seguita alla Circolare dell’INPS n. 201/2017relativa alla convenzione con l’E.Bi.Conf., disponibili nella sezione “documenti” del sito dell’Ente.

N.B. Osservando questa procedura l’Ente sarà in grado di acquisire i dati anagrafici dei dipendenti aventi diritto alla copertura sanitaria, nonché tutte le informazioni relative alle eventuali proroghe, trasformazioni, cessazioni e nuove assunzioni.

Non saranno pertanto necessarie ulteriori comunicazioni da parte dell’azienda o del Consulente.


3. CONTRIBUZIONE PREVISTA

Al momento del primo versamento, contestualmente al pagamento delle contribuzioni, l’Azienda dovrà iscriversi:

  • 1.all’Ente datoriale versando esclusivamente una quota di  € 160,00 annuale non essendo dovuto nulla per l’iscrizione dei dipendenti, scaricando il relativo modello dal sito www.ebiconf.it nella sezione “Adesione”;
  • 2. all’E.Bi.Conf. gratuitamente, scaricando il relativo modello dal sito www.ebiconf.it nella sezione “Adesione”.

4. DECORRENZA DELLA CONVENZIONE PER I SINGOLI DIPENDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI

L’iscrizione del Dipendente da parte del Datore di lavoro, con le modalità di cui al punto 2, e il versamento del contributo previsto dal CCNL costituiscono il presupposto per la maturazione del diritto al sussidio da parte del Dipendente. Il diritto al sussidio per le prestazioni sanitarie matura trascorsi 90 giorni dal primo versamento del contributo da parte del Datore di lavoro, mentre il sussidio per gli infortuni professionali ed extraprofessionali matura decorsi 180 giorni dal primo versamento.

N.B. Per “data del primo versamento” si intende convenzionalmente quella prevista per la scadenza dell’F24, riportata al successivo punto 5.

Esempio per prestazione sanitaria:

per un primo versamento effettuato il 4 giugno, la “data di versamento” sarà il 16 giugno, con decorrenza della copertura sanitaria dal 16 settembre.

Esempio per infortunio:

per un primo versamento effettuato il 4 giugno, la “data di versamento” sarà il 16 giugno, con decorrenza della copertura per infortuni dal 16 dicembre.


5. CONTINUITA’ DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E SOSPENSIONE DEL SUSSIDIO

Una volta effettuato il primo versamento, il Datore di lavoro è tenuto a corrispondere i contributi mensili entro il 16 di ogni mese, per le competenze del mese precedente.

(Es: l’azienda che applica il CCNL a partire dal mese di gennaio effettuerà il primo versamento entro il 16 febbraio)

SE L’ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE AVVIENE DOPO IL GIORNO 15 DEL MESE, IL CONTRIBUTO SARA’ DOVUTO A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE.

Esempio: per un dipendente assunto il 16 gennaio sussiste l’obbligo del versamento a partire dal mese di febbraio e sarà corrisposto entro il 16 marzo.

SE LA CESSAZIONE DEL DIPENDENTE AVVIENE PRIMA DEL GIORNO 15 DEL MESE, IL CONTRIBUTO NON SARA’ DOVUTO.

N.B. In caso di mancato versamento nei termini, la prestazione in favore del dipendente verrà sospesa con effetto immediato. L’azienda dovrà prendersi carico dell’erogazione di tutti i sussidi previsti per i dipendenti aventi diritto.


6. ESONERO RESPONSABILITA’ E.Bi.Conf. PER DECADENZA O CESSAZIONE CONVENZIONE

In caso di decadenza o cessazione della Convenzione per qualsiasi causa, gli iscritti potranno richiedere, a far data dal venir meno della stessa, esclusivamente i sussidi che verranno deliberati in sostituzione da parte dell’E.Bi.Conf.


7. PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONVENZIONE

In caso di Cassa Integrazione, di sospensione del rapporto di lavoro o di applicazione di un altro CCNL per cui venga meno l’obbligo del versamento da parte del Datore di lavoro, il dipendente iscritto può decidere di mantenere volontariamente la propria copertura sanitaria, rivolgendosi direttamente all’Ente bilaterale.