La conciliazione in sede sindacale si presenta come alternativa a quella dinanzi all’ufficio territoriale del lavoro: essa viene attivata sulla base di procedure previste da contratti e accordi collettivi. Laddove la conciliazione venga raggiunta, il relativo verbale deve essere depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso l’Ufficio territoriale del lavoro.
Il direttore dell’ufficio, accertata l’autenticità del verbale, provvede a depositarlo presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato dove il giudice, verificatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto.