E.Bi.Conf. - Ente Bilaterale Confederale

L’Ente Bilaterale Confederale è stato costituito il 10 maggio 2016 da CO.N.A.P.I. - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori - e dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori CONFINTESA - Confederazione Intesa per l'autonomia sindacale.

L'Ente Bilaterale è un'associazione di natura sindacale non avente scopo di lucro. L'ente bilaterale, in quanto tale, è lo strumento che aiuta l'azienda a coordinare le attività in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

Gli enti bilaterali hanno un’antica tradizione; infatti, affondano le loro origini nella storia del diritto del lavoro e del diritto sindacale. Per questo motivo è molto difficile individuare la loro precisa collocazione temporanea, si presume che il precursore degli enti bilaterali siano state le casse di muto soccorso. Gli enti bilaterali svolgono sul territorio una serie di funzioni: dall’integrazione del reddito nei periodi di sospensione del lavoro a favore dei lavoratori licenziati per ragioni oggettive o economiche alla formazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori e gli imprenditori; dall’integrazione alle prestazioni economiche spettanti in caso di malattia, infortunio e maternità all’assistenza e sostegno per soddisfare particolari bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie (quali concessioni di borse di studio ed integrazioni per prestazioni sanitarie) fino ad arrivare all’assistenza per le vertenze in materia di lavoro.

Le aree investite dalla bilateralità sono tre:

  • la strutturazione del mercato del lavoro e la gestione di prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;
  • la programmazione delle attività formative e la determinazione delle modalità di attuazione delle formazione professionale in azienda con particolare riferimento al nuovo contratto di apprendistato;
  • la funzione di certificazione dei contratti di lavoro, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta qualificazione del contratto di lavoro, nonché dei processi di outsourcing, in funzione di un corretto utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto.
  • Il ruolo degli enti bilaterali nacque per coniugare esigenze di giustizia sociale ed esigenze di competitività delle imprese e risulta valorizzato nella L. 14.2.2003, n. 30 e nel suo decreto attuativo (D.Lgs. 10.9.2003, n. 276). In effetti, il bilateralismo nelle relazioni industriali costituisce una delle caratteristiche più interessanti del sistema italiano, i cui aspetti innovativi vanno adeguatamente colti e valorizzati (Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 276/2003). Il Governo, attraverso le misure contenute nella L. n. 30/2003 si propone di incentivare lo sviluppo di altre competenze e funzioni, affinché tali enti bilaterali possano definire la sperimentazione di nuove tecniche regolatorie, diverse non solo dalla legge, ma anche rispetto alla stessa contrattazione collettiva (Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 276/2003).

    I CCNNLL, pacificamente applicabili al rapporto tra le parti, stabiliscono che "la bilateralità prevista dagli accordi e dai contatti collettivi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria; le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali nazionale e regionali".

    Infatti, mediante la disposizione di cui sopra, le parti collettive hanno fatto rinvio a una fonte esterna di integrazione del contratto, e pertanto sono tenute al rispetto delle sue previsioni, anche quelle il cui contenuto è disciplinato per relationem.